Ordinanza 60/2018 (ECLI:IT:COST:2018:60)
Massima numero 39946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 23/03/2018; Pubblicazione in G. U. 28/03/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 1, comma 1, e 3, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 16 del 2016, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. (Nella specie, la rinuncia è susseguente alla modifica della legge regionale impugnata avvenuta con legge della Regione Liguria n. 25 del 2016, cosicché sono venuti meno i motivi di impugnativa).

In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 146 del 2017, n. 112 del 2017 e n. 100 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  29/07/2016  n. 16  art. 1  co. 1

legge della Regione Liguria  29/07/2016  n. 16  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte