Agricoltura e zootecnia - Piano straordinario per la promozione del made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia - Istituzione di un fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari - Ricorso della Regione Campania - Denunciata violazione della competenza regionale residuale in materia di agricoltura, di quella concorrente in materia di commercio con l'estero, nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 202, della legge n. 190 del 2014, promossa - in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, Cost. - dalla Regione Campania, che prevede che per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, siano stanziati ulteriori finanziamenti in favore del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli. Lo stanziamento del fondo non costituisce uno straripamento dello Stato dalle proprie competenze poiché espressamente finalizzato alla promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari nel mercato globale, seppure associati all'origine territoriale, considerata rappresentativa della particolare qualità dei prodotti stessi. La ratio e gli interessi tutelati non si esauriscono pertanto nell'ambito materiale «agricoltura» di competenza regionale residuale, investendo profili strettamente intrecciati con la cura di interessi economico-sociali di rilevanza nazionale. Né, sotto il profilo della neutralità economico-finanziaria - con riguardo alle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali - la norma presenta contraddizioni, poiché prevede meccanismi di monitoraggio e verifiche ex post attraverso cui eventuali effetti imprevisti e abnormi ben potrebbero essere rilevati e tempestivamente corretti. Infine, neppure esiste sovrapposizione con gli interventi perequativi di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., poiché si verte in tema di iniziative nel campo della politica economica generale dello Stato e a favore di singoli operatori, individuati in ragione della specifica attività economica e non dei territori di appartenenza.
Affinché una norma sia riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», occorre che appaia sufficientemente strutturata per assumere in modo univoco tale peculiare identità finalistica. (Precedente citato: sentenza n. 368 del 2008).
L'art. 117 Cost. distribuisce le competenze legislative in base a uno schema imperniato sull'enumerazione di quelle statali, mentre con un rovesciamento completo della previgente tecnica del riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative residuali. L'interesse nazionale non è più dunque sufficiente di per sé a giustificare l'esercizio da parte dello Stato di una funzione di cui non sia titolare in base all'art. 117 Cost. , perché nel nuovo Titolo V l'equazione tra interesse nazionale e competenza statale, che nella prassi legislativa previgente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità né di merito alla competenza legislativa regionale. (Precedente citato: sentenza n. 303 del 2003).
La limitazione dell'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente comporterebbe la svalutazione di istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una maggiore flessibilità nella ripartizione di competenze, come fissata dall'art. 117 Cost. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse ampiamente articolate, deve necessariamente rispondere a esigenze prioritarie come lo sviluppo dell'economia, soprattutto nei periodi di crisi. (Precedente citato: sentenza n. 303 del 2003).