Sentenza 62/2018 (ECLI:IT:COST:2018:62)
Massima numero 41081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  20/02/2018;  Decisione del  20/02/2018
Deposito del 27/03/2018; Pubblicazione in G. U. 28/03/2018
Massime associate alla pronuncia:  41080


Titolo
Istruzione - Istruzione pubblica - Abilitazione all'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado - Requisiti per l'ammissione al corso abilitante - Prestazione, per almeno 360 giorni, di servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado (classe di concorso 77/A) - Conseguente esclusione degli insegnanti che abbiano prestato servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso 31/A) - Denunciata irragionevole disparità di trattamento - Difetto di omogeneità delle situazioni poste a raffronto - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv., con modif., nella legge n. 143 del 2004, nella parte in cui ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso detta scuola, ma non quelli che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore (secondaria di secondo grado). La non omogeneità delle situazioni poste a raffronto porta ad escludere l'irragionevolezza della scelta operata dal legislatore. Infatti, la disciplina speciale dell'insegnamento di strumento musicale all'interno delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, ricondotto a ordinamento, dopo un periodo di sperimentazione, dalla legge n. 124 del 1999, in attuazione della quale è stata anche introdotta la classe di concorso 77/A, è indicativa della specificità di tale insegnamento in questi percorsi didattici, non solo in considerazione del diverso grado di maturazione e di consapevolezza espressiva dei discenti, ma anche e soprattutto per la preminenza che la didattica dedicata allo strumento musicale ha assunto all'interno di tale indirizzo. Di converso, nelle scuole secondarie superiori l'insegnamento dello strumento musicale era previsto esclusivamente negli istituti magistrali, con carattere facoltativo ed in funzione soltanto ausiliaria di altre discipline, pur attinenti alla musica, il che esclude la prospettata equipollenza tra gli insegnamenti svolti nei diversi ordini di scuole secondo modalità necessariamente diverse. Inoltre, la selezione dei docenti operata dalla disposizione censurata non attiene ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell'ordinario, sicché, considerata la natura eccezionale e derogatoria della relativa disciplina di ammissione, non è irragionevole, né discriminatoria, l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi. Il trattamento riservato dalla disposizione censurata agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare - in modo efficiente e con la dovuta tempestività - i docenti da destinare all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore. (Precedenti citati: sentenze n. 167 del 2008 e n. 136 del 2004).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/04/2004  n. 97  art. 2  co. 4

legge  04/06/2004  n. 143  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte