Ordinanza 63/2018 (ECLI:IT:COST:2018:63)
Massima numero 40731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 27/03/2018; Pubblicazione in G. U. 28/03/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Elettorato attivo - Cittadini italiani residenti all'estero - Modalità di esercizio del diritto di voto per corrispondenza - Denunciata violazione dei principi di personalità, segretezza e libertà del voto - Difetto di motivazione sull'interesse ad agire in accertamento davanti al giudice ordinario e risolvibilità in altra sede dell'incertezza sulla pienezza del diritto al voto nelle operazioni referendarie - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sull'interesse ad agire in accertamento davanti al giudice ordinario; e per risolvibilità in altra sede dell'incertezza sulla pienezza del diritto al voto nelle operazioni referendarie - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge n. 459 del 2001, censurati dal Tribunale di Venezia, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 48, primo, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui disciplinano le modalità di esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero. Pur essendo evidenziate oggettive criticità della normativa denunciata quanto al bilanciamento della "effettività" del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero con gli imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto stesso, il mero riferimento all'interesse all'accertamento giudiziale della concreta volontà della legge, sulla pienezza del diritto di voto del residente all'estero, con riguardo alla (allora) futura consultazione referendaria, senza alcun'altra indicazione, nemmeno sintetica o per relationem (della situazione soggettiva e/o oggettiva che risulterebbe, nel caso concreto, potenzialmente impeditiva della segretezza del voto), non può essere considerato motivazione sufficiente e non implausibile dell'esistenza dell'interesse ad agire, idonea, in quanto tale, a escludere un riesame da parte della Corte costituzionale dell'apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell'ammissibilità dell'azione. Inoltre - diversamente dalle ipotesi di elezione del Parlamento nazionale (i cui risultati sono esclusivamente rimessi al controllo delle Camere di appartenenza ex art. 66 Cost.) e analogamente all'ipotesi di elezione dei membri italiani del Parlamento europeo - l'incertezza sulla pienezza del diritto di voto nella procedura referendaria non può essere considerata costituzionalmente insuperabile nel senso di non poter essere risolta, sul piano costituzionale, se non ammettendo un'azione del tipo di quella proposta nel giudizio a quo, atteso che nella procedura referendaria sono espressamente previste la reclamabilità delle operazioni di voto all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (artt. 23 della legge n. 352 del 1970 e 20, comma 3, del d.P.R. n. 104 del 2003) e la loro successiva sottoponibilità all'esame dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il quale è legittimato a sollevare incidente di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014, e sentenza n. 110 del 2015, sulle diverse possibilità di accertamento della pienezza del diritto di voto nelle elezioni del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo).

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 14 del 2009 e n. 1 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2001  n. 459  art. 1  co. 2

legge  27/12/2001  n. 459  art. 2  co. 

legge  27/12/2001  n. 459  art. 4  co. 

legge  27/12/2001  n. 459  art. 12  co. 

legge  27/12/2001  n. 459  art. 14  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 48  co. 1

Costituzione  art. 48  co. 2

Costituzione  art. 48  co. 3

Altri parametri e norme interposte