Ordinanza 64/2018 (ECLI:IT:COST:2018:64)
Massima numero 40056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 27/03/2018; Pubblicazione in G. U. 28/03/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Riforma del sistema sanzionatorio in attuazione della legge delega n. 67 del 2014 - Reato di minaccia - Mancata abrogazione - Omessa previsione della possibilità per l'imputato di estinguere il procedimento penale mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della pena pecuniaria - Denunciata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto all'ingiuria e inattuazione della delega a depenalizzare i reati puniti solo con pene pecuniarie - Mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e motivazione per relationem mediante rinvio ad un atto di parte - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e per carenza di autonoma motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 2016, censurato dal Giudice di pace di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 Cost., nella parte in cui non prevede che i procedimenti penali aventi ad oggetto la contestazione del reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen. possano essere estinti mediante il pagamento anche rateizzato di un importo pari alla metà della pena pecuniaria, nonché nella parte in cui non prevede l'abrogazione dell'art. 612 cod. pen. L'ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è motivata con mero e integrale rinvio alle argomentazioni contenute nell'istanza - allegata e "da intendersi interamente [...] ritrascritta" - proposta dal difensore di alcuni imputati.

Per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo determina l'inammissibilità della questione. (Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018 e n. 46 del 2017).

Per consolidata giurisprudenza costituzionale, nei giudizi incidentali non è ammessa la c.d. motivazione per relationem, giacché il principio di autonomia di ciascun giudizio incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza, non potendo [egli] limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, ovvero da altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi. (Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 170 del 2015, n. 49 del 2015, n. 22 del 2015, n. 10 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 19 del 2018, n. 33 del 2014, n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/01/2016  n. 7  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 70

Altri parametri e norme interposte