Ordinanza 65/2018 (ECLI:IT:COST:2018:65)
Massima numero 40500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
06/02/2018; Decisione del
06/02/2018
Deposito del 29/03/2018; Pubblicazione in G. U. 04/04/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Remunerazione del servizio - Imposizione a carico del debitore di un aggio percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora in caso di pagamento successivo alla notifica della cartella - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti che ricorrono all'autorità giudiziaria e contribuenti che effettuano, entro il termine di presentazione del ricorso, il pagamento delle somme quantificate nell'avviso di accertamento o nell'avviso di liquidazione non tenute a corrispondere alcun compenso per la riscossione - Denunciata irragionevole determinazione del compenso di riscossione non rapportato al costo del servizio di riscossione - Denunciato contrasto con il principio di tutela giurisdizionale dei diritti - Denunciata violazione del principio di imparzialità nell'organizzazione della PA nell'esercizio della funzione di riscossione - Oscurità della censura - Indeterminatezza ed ambiguità del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Remunerazione del servizio - Imposizione a carico del debitore di un aggio percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora in caso di pagamento successivo alla notifica della cartella - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti che ricorrono all'autorità giudiziaria e contribuenti che effettuano, entro il termine di presentazione del ricorso, il pagamento delle somme quantificate nell'avviso di accertamento o nell'avviso di liquidazione non tenute a corrispondere alcun compenso per la riscossione - Denunciata irragionevole determinazione del compenso di riscossione non rapportato al costo del servizio di riscossione - Denunciato contrasto con il principio di tutela giurisdizionale dei diritti - Denunciata violazione del principio di imparzialità nell'organizzazione della PA nell'esercizio della funzione di riscossione - Oscurità della censura - Indeterminatezza ed ambiguità del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per oscurità della censura e per assoluta indeterminatezza ed ambiguità del petitum, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, comma 1, e 97, comma 1, Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009, nella parte in cui prevede che l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora posto a carico del debitore, parzialmente, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, integralmente, in caso di pagamento oltre detto termine. La censura relativa all'art. 97 Cost. risulta formulata in maniera confusa ed oscura, mentre, quanto alle altre censure, sussiste un'assoluta indeterminatezza ed ambiguità del petitum. Nella prospettazione incentrata sulla disparità di trattamento nonché sulla violazione dell'art. 24 Cost., non è infatti chiaro se si invochi senz'altro la eliminazione dell'aggio ovvero se si intenda colpire la disposizione che autorizza l'emissione della cartella di pagamento pur in presenza di impugnazione dell'avviso di accertamento, disposizione che tuttavia non è indicata né espressamente censurata. In relazione alla presunta irrazionalità del sistema, invece, sembra che si invochi un intervento non totalmente caducatorio ma teso a ridisegnare la disciplina del compenso dell'agente di riscossione in maniera tale da garantirne l'ancoraggio al costo effettivo dell'attività di riscossione, richiesta che però presenta un insuperabile margine di ambiguità poiché - in mancanza dell'indicazione dei criteri da seguire per la quantificazione dell'aggio - l'asserita sproporzione del compenso si presta ad una duplice lettura: rispetto ai costi complessivi dell'attività svolta dall'agente della riscossione oppure rispetto al costo della specifica procedura esecutiva. (Precedenti citati: ordinanze n. 227 del 2016 e n. 269 del 2015).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per oscurità della censura e per assoluta indeterminatezza ed ambiguità del petitum, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, comma 1, e 97, comma 1, Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009, nella parte in cui prevede che l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora posto a carico del debitore, parzialmente, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, integralmente, in caso di pagamento oltre detto termine. La censura relativa all'art. 97 Cost. risulta formulata in maniera confusa ed oscura, mentre, quanto alle altre censure, sussiste un'assoluta indeterminatezza ed ambiguità del petitum. Nella prospettazione incentrata sulla disparità di trattamento nonché sulla violazione dell'art. 24 Cost., non è infatti chiaro se si invochi senz'altro la eliminazione dell'aggio ovvero se si intenda colpire la disposizione che autorizza l'emissione della cartella di pagamento pur in presenza di impugnazione dell'avviso di accertamento, disposizione che tuttavia non è indicata né espressamente censurata. In relazione alla presunta irrazionalità del sistema, invece, sembra che si invochi un intervento non totalmente caducatorio ma teso a ridisegnare la disciplina del compenso dell'agente di riscossione in maniera tale da garantirne l'ancoraggio al costo effettivo dell'attività di riscossione, richiesta che però presenta un insuperabile margine di ambiguità poiché - in mancanza dell'indicazione dei criteri da seguire per la quantificazione dell'aggio - l'asserita sproporzione del compenso si presta ad una duplice lettura: rispetto ai costi complessivi dell'attività svolta dall'agente della riscossione oppure rispetto al costo della specifica procedura esecutiva. (Precedenti citati: ordinanze n. 227 del 2016 e n. 269 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
13/04/1999
n. 112
art. 17
co. 1
decreto-legge
29/11/2008
n. 185
art. 32
co. 1
legge
28/01/2009
n. 2
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte