Paesaggio - Norme della Regione Veneto in materia di tutela paesaggistica - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di procedere, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 63, comma 7, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 45-ter della legge reg. Veneto n. 1 del 2004, disciplinando i compiti della Regione funzionali alla realizzazione del piano paesaggistico. La norma impugnata dal Governo, attribuendo alla Regione, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, un potere unilaterale di ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e di quelle tutelate per legge, interseca la disciplina sulla protezione del paesaggio (art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004), che pone un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, quale principio inderogabile. Deve pertanto ritenersi che anche la ricognizione dei beni da sottoporre a vincoli paesaggistici debba essere realizzata congiuntamente con lo Stato e, per esso, con il Ministero per i beni e le attività culturali; né è ammissibile la generale esclusione o la previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali in procedimenti che richiedono la cooperazione congiunta, perché in tali ipotesi la tutela paesaggistica verrebbe degradata, da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica. (Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2017, n. 210 del 2016, n. 64 del 2015 e n. 197 del 2014).
Il bene ambientale ha una morfologia complessa, capace di ricomprendere non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale.
L'ambiente delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2017, n. 210 del 2016, n. 171 del 2012 e n. 407 del 2002).
La natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente, di esclusiva spettanza statale, funziona come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007).