Sentenza 66/2018 (ECLI:IT:COST:2018:66)
Massima numero 40778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 30/03/2018; Pubblicazione in G. U. 04/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40777  40779  40780  40781  40782  40783


Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Veneto - Manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua - Interventi in deroga all'autorizzazione paesaggistica e alla valutazione di incidenza - Disciplina peggiorativa rispetto alla legge statale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che esonera gli interventi di manutenzione degli alvi, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque, dalla necessità dell'autorizzazione paesaggistica e della valutazione di incidenza. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta con quanto dettato dall'art. 146 cod. beni culturali per l'autorizzazione paesaggistica, determinando un abbassamento degli standard di tutela ambientale.

Alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/12/2016  n. 30  art. 68  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146