Acque e acquedotti - Norme della Regione Veneto - Manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua - Interventi in deroga all'autorizzazione paesaggistica e alla valutazione di incidenza - Disciplina peggiorativa rispetto alla legge statale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che esonera gli interventi di manutenzione degli alvi, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque, dalla necessità dell'autorizzazione paesaggistica e della valutazione di incidenza. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta con quanto dettato dall'art. 146 cod. beni culturali per l'autorizzazione paesaggistica, determinando un abbassamento degli standard di tutela ambientale.
Alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008).