Sentenza 66/2018 (ECLI:IT:COST:2018:66)
Massima numero 40780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 30/03/2018; Pubblicazione in G. U. 04/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40777  40778  40779  40781  40782  40783


Titolo
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Veneto - Stoccaggio e lavorazione presso cave non estinte di materiali di scavo (sabbie e ghiaie) - Condizioni - Qualificazione del materiale inerte come sottoprodotto, anziché come rifiuto - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 95, comma 2, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che prevede lo stoccaggio e la lavorazione nelle cave non estinte di materiale da scavo inerte sabbie e ghiaie) - proveniente dalla realizzazione di opere pubbliche - purché questo sia qualificabile come sottoprodotto alla stregua della normativa vigente e purché il luogo di conferimento sia ordinariamente adibito all'estrazione di materiali aventi analoghe caratteristiche. La norma regionale impugnata non incide in alcun modo sull'art. 184-bis del cod. ambiente, di diretta derivazione comunitaria, in tema di smaltimento di rifiuti o di qualificazione del materiale inerte, presupponendone anzi l'applicazione, tramite il riferimento alla "normativa vigente" con cui si dispone un rinvio alla fonte statale in materia di sottoprodotti, nel senso che sarà possibile riutilizzare il materiale da scavo solo laddove siano rispettate le stringenti condizioni poste dalla disciplina statale.

La disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascriversi alla tutela dell'ambiente affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, affinché siano garantiti livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2014, n. 232 del 2014, n. 70 del 2014, n. 300 del 2013, n. 345 del 2010, n. 315 del 2009 e n. 62 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/12/2016  n. 30  art. 95  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 184  bis