Sentenza 66/2018 (ECLI:IT:COST:2018:66)
Massima numero 40782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 30/03/2018; Pubblicazione in G. U. 04/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40777  40778  40779  40780  40781  40783


Titolo
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Veneto - Divieto di apertura per nove anni di nuove cave di sabbia e ghiaia - Possibilità di ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia non integralmente estinte - Intervento legislativo regionale in sostituzione degli strumenti amministrativi di pianificazione territoriale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., i commi 4 e 5 dell'art. 95 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che rispettivamente vietano l'apertura di nuove cavedi sabbie e ghiaie sul territorio regionale per un periodo di nove anni e consentono, entro certi limiti, l'ampliamento delle cave esistenti di sabbie e ghiaie in determinati territori provinciali. La resistente è intervenuta con legge regionale laddove avrebbe dovuto operare con atti di pianificazione, da adottarsi a seguito di un'adeguata istruttoria e di un giusto procedimento, aperto al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati e preordinato alla valutazione e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte. Al contrario, l'ampliamento in via legislativa delle attività estrattive - che tenta di conciliare plurimi interessi meritevoli di protezione, come l'eccessivo consumo di suolo, da un lato, e il reperimento dei materiali inerti necessari per lo svolgimento di determinate attività produttive, dall'altro - sopperisce all'indefinita provvisorietà e alla mancata pianificazione delle attività estrattive nel territorio attraverso un'autorizzazione in forma di legge, che incide su procedimenti che intrecciano strettamente competenze statali (la tutela ambientale e la pianificazione paesaggistica) e regionali (la disciplina delle cave e delle torbiere), rischiando di travolgere gli atti di pianificazione territoriale eventualmente incompatibili con il dettato legislativo, così generando una automatica prevalenza delle esigenze legate all'approvvigionamento del materiale inerte sulle istanze di protezione paesaggistica, che pure la Costituzione annovera tra i suoi principi fondamentali. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2016, n. 71 del 2015, n. 246 del 2013, n. 488 del 1995, n. 143 del 1989 n. 499 del 1988, n. 7 del 1982 e n. 13 del 1962).

Non può ritenersi preclusa alla legge, anche regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera oggetti o materie normalmente affidate all'azione amministrativa, pur dovendo soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 231 del 2014 e n. 85 del 2013).

Nella materia delle cave, di competenza residuale regionale, ma strettamente legata alla tutela paesaggistica e ambientale, non è possibile agire attraverso rigide predeterminazioni legislative delle modalità di gestione non precedute da specifica istruttoria e non modificabili se non attraverso un nuovo iter legislativo.

L'attività di cava può essere regolata dalle Regioni, fatto salvo il rispetto degli standard ambientali e paesaggistici fissati dalle leggi statali. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2016, n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/12/2016  n. 30  art. 95  co. 4

legge della Regione Veneto  30/12/2016  n. 30  art. 95  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte