Sentenza 67/2018 (ECLI:IT:COST:2018:67)
Massima numero 40508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 30/03/2018; Pubblicazione in G. U. 04/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40509  40510  40511  40512  40513  40514


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Puntuale descrizione della fattispecie di causa - Applicabilità nel giudizio a quo delle disposizioni censurate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980. La fattispecie, oggetto del giudizio a quo, è stata puntualmente descritta dal giudice rimettente in termini sufficientemente dettagliati e delle due disposizioni, oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, egli deve fare necessaria applicazione, controvertendosi sia della debenza dei contributi previdenziali nella misura quantificata dalla Cassa forense, sia della legittimità della penalità per la tardiva iscrizione alla Cassa.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/09/1980  n. 576  art. 10  co. 

legge  20/09/1980  n. 576  art. 22  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte