Prospettazione della questione incidentale - Petitum - Sufficiente determinatezza - Desumibilità del verso dell'addizione richiesta - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza o genericità del petitum, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980. Benché il giudice a quo non indichi il contenuto dell'intervento manipolativo richiesto, tuttavia, dal tenore complessivo della motivazione, emerge con sufficiente chiarezza il verso delle sollevate questioni, volte a ridimensionare l'obbligo contributivo dell'avvocato pensionato di vecchiaia nella gestione INPS in misura almeno pari al più favorevole trattamento riservato all'avvocato pensionato di vecchiaia nella gestione previdenziale della Cassa nazionale forense, nonché a ricondurre a ragionevolezza la sanzione prevista, in caso di mancata o ritardata domanda di iscrizione, a carico dell'avvocato che abbia comunque comunicato alla Cassa il suo reddito professionale.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'indeterminatezza e l'ambiguità del petitum comportano l'inammissibilità della questione incidentale. Ove il petitum sia di carattere additivo, la questione è inammissibile solo se l'ordinanza di rimessione ometta di indicare in maniera sufficientemente circostanziata il verso dell'addizione che sarebbe necessaria per la reductio ad legitimitatem. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2016; ordinanze n. 227 del 2016, n. 177 del 2016 e n. 269 del 2015).