Sentenza 67/2018 (ECLI:IT:COST:2018:67)
Massima numero 40511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 30/03/2018; Pubblicazione in G. U. 04/04/2018
Titolo
Previdenza - Avvocati iscritti alla Cassa nazionale forense, titolari anche di pensione di vecchiaia nella gestione INPS - Obbligo di versamento contributivo non utile al trattamento previdenziale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e disparità di trattamento - Denunciata violazione del principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Previdenza - Avvocati iscritti alla Cassa nazionale forense, titolari anche di pensione di vecchiaia nella gestione INPS - Obbligo di versamento contributivo non utile al trattamento previdenziale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e disparità di trattamento - Denunciata violazione del principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 10 della legge n. 576 del 1980, nella parte in cui prevede l'ordinario obbligo contributivo per l'avvocato titolare di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria della gestione INPS, anche se iscritto alla Cassa nazionale forense in età avanzata, sì da rendere altamente improbabile il raggiungimento dei presupposti per conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità. Il principio di ragionevolezza e quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali non risultano in sofferenza allorché l'accesso alle prestazioni della Cassa nazionale forense sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione di circostanze di fatto legate al caso di specie, quale l'iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagrafica, tenuto conto del criterio solidaristico, e non già esclusivamente mutualistico, che ispira il sistema della previdenza forense - che non richiede una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa nazionale forense- e della possibilità in ogni caso di maturare, dopo cinque anni di contribuzione, la pensione contributiva di vecchiaia. Non può poi essere evocata quale tertium comparationis la non omogenea fattispecie degli avvocati pensionati della stessa Cassa nazionale forense, in quanto lo speciale regime di favore per questi ultimi previsto ha carattere eccezionale e derogatorio e si giustifica in ragione del fatto che si tratta di assicurati che hanno già ampiamente alimentato tale sistema previdenziale pagando per anni i dovuti contributi fino a maturare il requisito contributivo sufficiente, in concorso con il requisito anagrafico, per conseguire la pensione di vecchiaia. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2017, 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 del 1984 e n. 132 del 1984).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 10 della legge n. 576 del 1980, nella parte in cui prevede l'ordinario obbligo contributivo per l'avvocato titolare di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria della gestione INPS, anche se iscritto alla Cassa nazionale forense in età avanzata, sì da rendere altamente improbabile il raggiungimento dei presupposti per conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità. Il principio di ragionevolezza e quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali non risultano in sofferenza allorché l'accesso alle prestazioni della Cassa nazionale forense sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione di circostanze di fatto legate al caso di specie, quale l'iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagrafica, tenuto conto del criterio solidaristico, e non già esclusivamente mutualistico, che ispira il sistema della previdenza forense - che non richiede una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa nazionale forense- e della possibilità in ogni caso di maturare, dopo cinque anni di contribuzione, la pensione contributiva di vecchiaia. Non può poi essere evocata quale tertium comparationis la non omogenea fattispecie degli avvocati pensionati della stessa Cassa nazionale forense, in quanto lo speciale regime di favore per questi ultimi previsto ha carattere eccezionale e derogatorio e si giustifica in ragione del fatto che si tratta di assicurati che hanno già ampiamente alimentato tale sistema previdenziale pagando per anni i dovuti contributi fino a maturare il requisito contributivo sufficiente, in concorso con il requisito anagrafico, per conseguire la pensione di vecchiaia. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2017, 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 del 1984 e n. 132 del 1984).
Atti oggetto del giudizio
legge
20/09/1980
n. 576
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte