Sentenza 67/2018 (ECLI:IT:COST:2018:67)
Massima numero 40513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 30/03/2018; Pubblicazione in G. U. 04/04/2018
Titolo
Previdenza - Avvocato pensionato nella gestione INPS - Sanzione per omessa o tardiva presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa nazionale forense - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Omessa specifica motivazione a supporto della censura - Inammissibilità della questione.
Previdenza - Avvocato pensionato nella gestione INPS - Sanzione per omessa o tardiva presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa nazionale forense - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Omessa specifica motivazione a supporto della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, perché priva di specifica motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Palermo in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - dell'art. 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980, nella parte in cui prevede che l'avvocato pensionato nella gestione INPS, che non abbia nascosto il proprio reddito ed abbia effettuato le ordinarie comunicazioni reddituali alla Cassa nazionale forense, senza però richiedere ad essa l'iscrizione, venga sanzionato in modo più grave di colui il quale, dopo avere richiesto l'iscrizione, non invii annualmente la comunicazione reddituale o la effettui in modo infedele ovvero ritardi o non effettui il pagamento dei contributi.
È dichiarata inammissibile, perché priva di specifica motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Palermo in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - dell'art. 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980, nella parte in cui prevede che l'avvocato pensionato nella gestione INPS, che non abbia nascosto il proprio reddito ed abbia effettuato le ordinarie comunicazioni reddituali alla Cassa nazionale forense, senza però richiedere ad essa l'iscrizione, venga sanzionato in modo più grave di colui il quale, dopo avere richiesto l'iscrizione, non invii annualmente la comunicazione reddituale o la effettui in modo infedele ovvero ritardi o non effettui il pagamento dei contributi.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/09/1980
n. 576
art. 22
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte