Sentenza 67/2018 (ECLI:IT:COST:2018:67)
Massima numero 40514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 30/03/2018; Pubblicazione in G. U. 04/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40508  40509  40510  40511  40512  40513


Titolo
Previdenza - Avvocato pensionato nella gestione INPS - Sanzione per omessa o tardiva presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa forense - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e disparità di trattamento - Denunciata inidoneità a realizzare la finalità di salvaguardia della funzione previdenziale della Cassa nazionale forense - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. - dell'artt. 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980, nella parte in cui prevede che l'avvocato pensionato nella gestione INPS, che abbia effettuato le ordinarie comunicazioni reddituali alla Cassa nazionale forense, senza però richiedere ad essa l'iscrizione, venga sanzionato in modo più grave di colui il quale, dopo avere richiesto l'iscrizione, non invii annualmente la comunicazione reddituale o la effettui in modo infedele ovvero ritardi o non effettui il pagamento dei contributi. La graduazione della reazione sanzionatoria, che vede quella della disposizione censurata come la più grave ed afflittiva, resiste alle prospettate censure, considerato che la condotta sanzionata costituiva, nel regime antecedente alla riforma dell'ordinamento forense del 2012, una grave inadempienza nei confronti della Cassa nazionale forense - la quale, in mancanza della domanda di iscrizione, poteva non saper nulla dell'avvocato che, iscritto all'albo, esercitasse con continuità l'attività professionale - più insidiosa rispetto alle altre condotte poste in paragone, che vedevano la Cassa in condizione di reagire più agevolmente, essendo già in possesso di utili elementi cognitivi a partire da quelli già verificati come presupposti di iscrizione. Proprio per rimuovere questa che - più delle altre inadempienze − poteva comportare, per la Cassa, un grave nocumento alla realizzazione della tutela previdenziale della categoria professionale, il legislatore ha introdotto, in occasione della riforma dell'ordinamento della professione forense (legge n. 247 del 2012), un automatismo per cui l'iscrizione all'ordine comporta in ogni caso l'iscrizione alla Cassa, sicché una siffatta inadempienza non è più configurabile.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/09/1980  n. 576  art. 22  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte