Sentenza 68/2018 (ECLI:IT:COST:2018:68)
Massima numero 41435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
23/01/2018; Decisione del
23/01/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita - Disposizioni non espressamente evocate nell'atto di rinuncia, ma non indicate tra quelle per cui permangono i motivi di impugnativa - Estinzione del processo in parte qua.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita - Disposizioni non espressamente evocate nell'atto di rinuncia, ma non indicate tra quelle per cui permangono i motivi di impugnativa - Estinzione del processo in parte qua.
Testo
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo anche con riguardo agli artt. 18, commi da 5 a 9, 21 e 124, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Sebbene nell'atto di rinuncia parziale tali disposizioni non siano state espressamente evocate, nella delibera del Consiglio dei ministri esse non sono indicate fra quelle per le quali si ritiene permangano i motivi di impugnativa. Pertanto, deve ritenersi esclusa la volontà del Consiglio dei ministri di insistere nell'impugnativa e, conseguentemente, va estesa a tali disposizioni la rinuncia, in considerazione della natura politica dell'atto di impugnazione. (Precedenti citati: sentenze n. 309 del 2013, n. 149 del 2012, n. 205 del 2011 e n. 278 del 2010).
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo anche con riguardo agli artt. 18, commi da 5 a 9, 21 e 124, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Sebbene nell'atto di rinuncia parziale tali disposizioni non siano state espressamente evocate, nella delibera del Consiglio dei ministri esse non sono indicate fra quelle per le quali si ritiene permangano i motivi di impugnativa. Pertanto, deve ritenersi esclusa la volontà del Consiglio dei ministri di insistere nell'impugnativa e, conseguentemente, va estesa a tali disposizioni la rinuncia, in considerazione della natura politica dell'atto di impugnazione. (Precedenti citati: sentenze n. 309 del 2013, n. 149 del 2012, n. 205 del 2011 e n. 278 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 18
co. 5
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 18
co. 6
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 18
co. 7
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 18
co. 8
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 18
co. 9
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 21
co.
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 124
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte