Sentenza 68/2018 (ECLI:IT:COST:2018:68)
Massima numero 41435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/01/2018;  Decisione del  23/01/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  41434  41436  41437  41438  41439  41440  41441  41442  41443  41444  41445  41446  41447  41448  41449


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita - Disposizioni non espressamente evocate nell'atto di rinuncia, ma non indicate tra quelle per cui permangono i motivi di impugnativa - Estinzione del processo in parte qua.

Testo
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo anche con riguardo agli artt. 18, commi da 5 a 9, 21 e 124, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Sebbene nell'atto di rinuncia parziale tali disposizioni non siano state espressamente evocate, nella delibera del Consiglio dei ministri esse non sono indicate fra quelle per le quali si ritiene permangano i motivi di impugnativa. Pertanto, deve ritenersi esclusa la volontà del Consiglio dei ministri di insistere nell'impugnativa e, conseguentemente, va estesa a tali disposizioni la rinuncia, in considerazione della natura politica dell'atto di impugnazione. (Precedenti citati: sentenze n. 309 del 2013, n. 149 del 2012, n. 205 del 2011 e n. 278 del 2010).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 18  co. 5

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 18  co. 6

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 18  co. 7

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 18  co. 8

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 18  co. 9

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 21  co. 

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 124  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte