Ambiente - Norme della Regione Umbria - Pianificazione paesaggistica congiunta con il Ministero - Limitazione ai beni paesaggistici di cui al Codice dei beni ambientali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che individua l'ambito della pianificazione paesaggistica congiunta. La scelta operata dal legislatore regionale umbro di prevedere la pianificazione congiunta nei soli casi nei quali l'art. 135 cod. beni culturali la impone è in linea con la disciplina statale e dunque non determina alcuna violazione dei parametri evocati, che non vincolano le Regioni a coinvolgere, né in via preventiva, né in via successiva, i competenti organi statali nella pianificazione paesaggistica del restante territorio regionale; né la mancata estensione della pianificazione paesaggistica congiunta all'intero territorio regionale incide sul principio di prevalenza di tale pianificazione, che, anzi, è espressamente recepito dal legislatore regionale, ed è ribadita proprio con riferimento al piano strategico territoriale. (Precedente citato: sentenza n. 308 del 2013).
Il principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione a incidenza territoriale posti dalle normative di settore, stabilito dall'art. 145, comma 3, cod. beni culturali, costituisce espressione del principio secondo il quale, nella disciplina delle trasformazioni del territorio, la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente; esso, tuttavia, non può ritenersi contraddetto in assenza di esplicite indicazioni contenute in leggi regionali di segno contrastante. (Precedente citato: sentenza n. 11 del 2016).