Ambiente - Norme della Regione Umbria - Piano paesaggistico regionale - Procedimento di approvazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio e della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 13, commi 4 e 5, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che disciplina il procedimento di approvazione del piano paesaggistico regionale (PPR). La norma regionale impugnata rispetta la sequenza procedimentale prevista dall'art. 143 cod. beni culturali, che delinea un procedimento di elaborazione congiunta con il Ministero, che si impone già nella fase di "preadozione", da parte della Giunta regionale, del progetto di PPR, fase in cui partecipano e concorrono anche gli enti locali. Non si determina, pertanto, alcuna lesione dei parametri evocati, asseritamente connessa alla possibilità - contraddetta dalla norma regionale impugnata - di unilaterali modifiche del piano in sede di Consiglio regionale, senza successive verifiche.
L'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2016, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013).