Sentenza 68/2018 (ECLI:IT:COST:2018:68)
Massima numero 41438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
23/01/2018; Decisione del
23/01/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Umbria - Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) - Rapporti con altri strumenti di pianificazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, e delle funzioni attribuita alle Province - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Umbria - Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) - Rapporti con altri strumenti di pianificazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, e delle funzioni attribuita alle Province - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. p), e terzo, Cost., degli artt. 16, commi 4 e 5, 17 e 19 della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che disciplinano il contenuto del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e i rapporti di questo strumento urbanistico con il piano regolatore generale, riducendo drasticamente il contenuto del PTCP, in favore di altri strumenti di pianificazione, come ad esempio il piano regolatore generale dei Comuni (PRG). Le norme regionali impugnate si inseriscono, dandovi attuazione, nel quadro normativo di riferimento - l'art. 20 del t.u. enti locali e l'art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 - che ha ridefinito i compiti delle Province quali enti con funzioni di area vasta, individuando, tra le loro funzioni fondamentali la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. p), e terzo, Cost., degli artt. 16, commi 4 e 5, 17 e 19 della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che disciplinano il contenuto del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e i rapporti di questo strumento urbanistico con il piano regolatore generale, riducendo drasticamente il contenuto del PTCP, in favore di altri strumenti di pianificazione, come ad esempio il piano regolatore generale dei Comuni (PRG). Le norme regionali impugnate si inseriscono, dandovi attuazione, nel quadro normativo di riferimento - l'art. 20 del t.u. enti locali e l'art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 - che ha ridefinito i compiti delle Province quali enti con funzioni di area vasta, individuando, tra le loro funzioni fondamentali la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 16
co. 4
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 16
co. 5
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 17
co.
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 20
legge 07/04/2014
n. 56
art. 1
co. 85