Sentenza 68/2018 (ECLI:IT:COST:2018:68)
Massima numero 41439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
23/01/2018; Decisione del
23/01/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni siti in zone sismiche - Rilascio di parere - Competenza attribuita ai Comuni, anziché agli uffici tecnici regionali - Violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio e della protezione civile - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni siti in zone sismiche - Rilascio di parere - Competenza attribuita ai Comuni, anziché agli uffici tecnici regionali - Violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio e della protezione civile - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche. Le norme regionali impugnate dal Governo contrastano con l'art. 89 del t.u. edilizia, norma di principio in materia non solo di «governo del territorio», ma anche di «protezione civile», in quanto volta ad assicurare la tutela dell'incolumità pubblica. (Precedenti citati: sentenza n. 167 del 2014 n. 300 del 2013, n. 101 del 2013, n. 64 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010 e n. 182 del 2006).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche. Le norme regionali impugnate dal Governo contrastano con l'art. 89 del t.u. edilizia, norma di principio in materia non solo di «governo del territorio», ma anche di «protezione civile», in quanto volta ad assicurare la tutela dell'incolumità pubblica. (Precedenti citati: sentenza n. 167 del 2014 n. 300 del 2013, n. 101 del 2013, n. 64 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010 e n. 182 del 2006).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 28
co. 10
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 54
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 89