Sentenza 68/2018 (ECLI:IT:COST:2018:68)
Massima numero 41440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
23/01/2018; Decisione del
23/01/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Adozione e approvazione del piano attuativo del piano regolatore generale (PRG) nelle zone vincolate - Partecipazione degli organi ministeriali - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Adozione e approvazione del piano attuativo del piano regolatore generale (PRG) nelle zone vincolate - Partecipazione degli organi ministeriali - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 56, comma 14, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che disciplina l'adozione e l'approvazione del piano attuativo del PRG nelle zone vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 (cod. beni culturali), senza prevedere la partecipazione degli organi ministeriali. Nel disegno tratteggiato dal legislatore statale - prima a seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di urbanistica (ai sensi dei d.P.R. n. 8 del 1972, e n. 616 del 1977), poi della puntuale ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni operata dal riformato Titolo V - emerge che l'intento di assicurare la massima tutela dei valori paesaggistici coinvolti in un programma di interventi edilizi nelle zone vincolate è perseguito mediante la previsione di un primo parere della soprintendenza. Inoltre, il suddetto intento si realizza tramite l'imposizione di un ulteriore parere della soprintendenza in relazione ai singoli interventi, in un'ottica di valutazione della coerenza del concreto intervento edilizio o urbanistico con il pregio riconosciuto all'area destinata ad accoglierlo. In questa prospettiva, la norma regionale impugnata non solo non si pone in contrasto con le richiamate indicazioni del legislatore statale, ma si rivela coerente espressione del compito ad essa affidato con gli artt. 145 e 146 del cod. beni culturali.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 56, comma 14, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che disciplina l'adozione e l'approvazione del piano attuativo del PRG nelle zone vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 (cod. beni culturali), senza prevedere la partecipazione degli organi ministeriali. Nel disegno tratteggiato dal legislatore statale - prima a seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di urbanistica (ai sensi dei d.P.R. n. 8 del 1972, e n. 616 del 1977), poi della puntuale ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni operata dal riformato Titolo V - emerge che l'intento di assicurare la massima tutela dei valori paesaggistici coinvolti in un programma di interventi edilizi nelle zone vincolate è perseguito mediante la previsione di un primo parere della soprintendenza. Inoltre, il suddetto intento si realizza tramite l'imposizione di un ulteriore parere della soprintendenza in relazione ai singoli interventi, in un'ottica di valutazione della coerenza del concreto intervento edilizio o urbanistico con il pregio riconosciuto all'area destinata ad accoglierlo. In questa prospettiva, la norma regionale impugnata non solo non si pone in contrasto con le richiamate indicazioni del legislatore statale, ma si rivela coerente espressione del compito ad essa affidato con gli artt. 145 e 146 del cod. beni culturali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 56
co. 14
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 145
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 146