Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Interventi edilizi nelle aree in cui non sono state attuate le previsioni degli strumenti urbanistici generali - Possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici preesistenti - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 59, comma 3, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che consente gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, nelle aree in cui non siano state attuate le previsioni degli strumenti urbanistici generali, anche a mezzo di piano attuativo, presupposto per l'edificazione, e stabilisce che tali interventi possano comportare anche la modifica della destinazione d'uso in atto in un edificio esistente, purché la nuova destinazione risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico generale. La disposizione regionale impugnata contrasta con la normativa statale di principio contenuta nell'art. 9 del t.u. edilizia, che limita la possibilità di mutare la destinazione d'uso, e che, pur dettando specifici e puntuali limiti alla possibilità di realizzare interventi edilizi in assenza di strumenti urbanistici, non può qualificarsi come norma di dettaglio, esprimendo piuttosto - sia al comma 1 che al comma 2 - un principio fondamentale della materia, stante la sua peculiare funzione di impedire, tramite l'applicazione di standard legali, una incontrollata espansione edilizia in caso di "vuoti urbanistici", suscettibile di compromettere l'ordinato (futuro) governo del territorio e di determinare la totale consumazione del suolo nazionale, a garanzia di valori di chiaro rilievo costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 87 del 2017).
L'urbanistica e l'edilizia vanno ricondotte alla materia «governo del territorio», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.