Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Realizzazione di opere interne a singole unità immobiliari senza aumento del numero delle unità immobiliari o incremento degli standard urbanistici - Esonero dall'obbligo di comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 118, comma 1, lett. e), della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui non prevede che le «opere interne alle unità immobiliari di cui all'art. 7, comma 1, lettera g)», siano sottoposte alla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA). La disposizione regionale impugnata contrasta con i principi fondamentali della materia stabiliti dal legislatore statale contenuti nell'art. 6, commi 2, lett. a), e 4, del t.u. edilizia, abrogati dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 4, del d.lgs. n. 222 del 2016, senza tuttavia mutare il quadro normativo dei principi fondamentali della materia. Infatti, le Regioni non possono differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a CIL e CILA, perché l'omogeneità funzionale della comunicazione preventiva rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA) deve indurre a riconoscere alla norma che la prescrive - al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi - la natura di principio fondamentale della materia del governo del territorio, in quanto volto a garantire l'interesse unitario ad un corretto uso del territorio. (Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2016 e n. 231 del 2016).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del governo del territorio, vincolando così la legislazione regionale di dettaglio; pertanto, pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel t.u. edilizia. (Precedenti citati: sentenza n. 282 del 2016, n. 231 del 2016, n. 49 del 2016 e n. 259 del 2014).