Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Mutamenti di destinazione d'uso degli edifici e delle unità immobiliari - Disciplina - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e della potestà legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale - Illegittimità costituzionale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., gli artt. 147 e 155 e 118, comma 2, lett. h), della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, quest'ultimo nel testo impugnato e nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 26, comma 7, della legge reg. Umbria n. 13 del 2016. Le norme regionali impugnate dettano la disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso degli edifici e delle unità immobiliari, identificandone le tipologie, individuando i relativi titoli abilitativi richiesti e le connesse sanzioni; tale operazione, assimilabile alla classificazione delle categorie di interventi edilizi o urbanistici, la sottopone pertanto alle indicazioni relative alla disciplina del governo del territorio, mentre l'esame congiunto delle normative - statale e regionale - evidenzia che la normativa regionale impugnata, non solo non si rivela coerente con le definizioni contenute nel t.u. edilizia, ma si pone in contrasto con le stesse, con conseguente incisione dell'ambito di applicazione delle sanzioni previste dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e con i principi fondamentali espressi in materia di governo del territorio.
Sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali, sicché la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato. Lo spazio di intervento che residua al legislatore regionale è quello di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, a condizione, però, che tale esemplificazione sia coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2016, n. 259 del 2014, n. 139 del 2013, n. 102 del 2013 e n. 309 del 2011).