Sentenza 68/2018 (ECLI:IT:COST:2018:68)
Massima numero 41443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/01/2018;  Decisione del  23/01/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  41434  41435  41436  41437  41438  41439  41440  41441  41442  41444  41445  41446  41447  41448  41449


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Mutamenti di destinazione d'uso degli edifici e delle unità immobiliari - Disciplina - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e della potestà legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., gli artt. 147 e 155 e 118, comma 2, lett. h), della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, quest'ultimo nel testo impugnato e nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 26, comma 7, della legge reg. Umbria n. 13 del 2016. Le norme regionali impugnate dettano la disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso degli edifici e delle unità immobiliari, identificandone le tipologie, individuando i relativi titoli abilitativi richiesti e le connesse sanzioni; tale operazione, assimilabile alla classificazione delle categorie di interventi edilizi o urbanistici, la sottopone pertanto alle indicazioni relative alla disciplina del governo del territorio, mentre l'esame congiunto delle normative - statale e regionale - evidenzia che la normativa regionale impugnata, non solo non si rivela coerente con le definizioni contenute nel t.u. edilizia, ma si pone in contrasto con le stesse, con conseguente incisione dell'ambito di applicazione delle sanzioni previste dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e con i principi fondamentali espressi in materia di governo del territorio.

Sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali, sicché la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato. Lo spazio di intervento che residua al legislatore regionale è quello di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, a condizione, però, che tale esemplificazione sia coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2016, n. 259 del 2014, n. 139 del 2013, n. 102 del 2013 e n. 309 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 118  co. 2

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 147  co. 

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 155  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte