Sentenza 68/2018 (ECLI:IT:COST:2018:68)
Massima numero 41444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/01/2018;  Decisione del  23/01/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  41434  41435  41436  41437  41438  41439  41440  41441  41442  41443  41445  41446  41447  41448  41449


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Interventi strutturali sul patrimonio edilizio esistente situato in zone sismiche - Necessità del solo collaudo statico o della attestazione del direttore dei lavori - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 206, comma 1, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. La norma regionale impugnata prevede che per tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e per i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, che compromettano la sicurezza statica della costruzione o riguardino le strutture o alterino l'entità e/o la distribuzione dei carichi, effettuati nelle zone ad alta, media e bassa sismicità, sia sufficiente il certificato di collaudo statico o una attestazione del direttore dei lavori. Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 222 del 2016 alle norme del t.u. edilizia hanno comportato una nuova declinazione del principio fondamentale stabilito dal legislatore statale, nel segno della semplificazione amministrativa, che ha eliminato il contrasto con la normativa regionale impugnata. La modulazione del principio fondamentale nella materia a competenza concorrente risponde, nel caso in esame, a un'esigenza di semplificazione della materia edilizia, tale da non ridurre il livello complessivo di controllo in vista della tutela della pubblica incolumità e dell'ordinato governo del territorio. Essa, dunque, obbedisce a criteri di concretezza e adattabilità, nel solco di una precedente disciplina (d.m. 14 gennaio 2008) riconducibile a una medesima ratio, ispirata dallo stesso principio fondamentale. (Precedente citato: sentenza n. 186 del 1990).

Nel verificare il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, assume un rilievo particolare la peculiarità della competenza legislativa concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost., contraddistinta non da una netta separazione di materie, ma dal limite "mobile" e "variabile", costituito dai principi fondamentali; tale limite è incessantemente modulabile dal legislatore statale sulla base di scelte discrezionali, ove espressive delle esigenze unitarie sottese alle varie materie, cui le Regioni devono adeguarsi. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2010 e n. 50 del 2005).

Per costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di leggi regionali che intervengono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche devono essere ricondotte all'ambito materiale del governo del territorio, nonché a quello relativo alla protezione civile, per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica; assumono inoltre la valenza di principio fondamentale le disposizioni contenute nel t.u. edilizia che prevedono determinati adempimenti procedurali, a condizione che questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. (Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2017, n. 282 del 2016, n. 167 del 2014, n. 300 del 2013 e n. 182 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 206  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto ministeriale  14/01/2008  n.   art.