Sentenza 68/2018 (ECLI:IT:COST:2018:68)
Massima numero 41445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/01/2018;  Decisione del  23/01/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  41434  41435  41436  41437  41438  41439  41440  41441  41442  41443  41444  41446  41447  41448  41449


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Autorizzazione sismica - Sottrazione di alcune tipologie di interventi edilizi mediante atto della giunta - Violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 250, comma 1, lett. a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201, commi 3 e 4, 202, comma 1, e 208, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che consente alla Giunta regionale, con proprio atto, di sottrarre tipologie di interventi edilizi all'applicazione della normativa sismica e quindi anche all'autorizzazione sismica di cui al t.u. edilizia. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo dettano una disciplina derogatoria delle norme tecniche corrispondenti a quelle previste dal Capo IV della Parte II del t.u. edilizia, introducendo una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale, con l'effetto di sottrarre indebitamente determinati interventi edilizi ad ogni forma di vigilanza pubblica, in contrasto con il principio fondamentale volto a garantire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico sull'intero territorio nazionale. (Precedente citato: sentenza n. 300 del 2013).

Devono ritenersi principi fondamentali riconducibili all'ambito materiale del governo del territorio e a quello relativo alla protezione civile, per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica, le disposizioni contenute nel Capo IV della Parte II del t.u. edilizia, che prevedono adempimenti procedurali, quando questi ultimi rispondano a esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico, per cui eventuali deroghe al d.P.R. n. 380 del 2001 per interventi edilizi in zone sismiche possono essere previste solo con disposizioni statali. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017 e n. 282 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 250  co. 1

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 250  co. 1

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 250  co. 1

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 201  co. 3

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 201  co. 4

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 202  co. 1

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 208  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte