Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Autorizzazione sismica - Sottrazione di alcune tipologie di interventi edilizi mediante atto della giunta - Violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 250, comma 1, lett. a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201, commi 3 e 4, 202, comma 1, e 208, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che consente alla Giunta regionale, con proprio atto, di sottrarre tipologie di interventi edilizi all'applicazione della normativa sismica e quindi anche all'autorizzazione sismica di cui al t.u. edilizia. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo dettano una disciplina derogatoria delle norme tecniche corrispondenti a quelle previste dal Capo IV della Parte II del t.u. edilizia, introducendo una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale, con l'effetto di sottrarre indebitamente determinati interventi edilizi ad ogni forma di vigilanza pubblica, in contrasto con il principio fondamentale volto a garantire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico sull'intero territorio nazionale. (Precedente citato: sentenza n. 300 del 2013).
Devono ritenersi principi fondamentali riconducibili all'ambito materiale del governo del territorio e a quello relativo alla protezione civile, per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica, le disposizioni contenute nel Capo IV della Parte II del t.u. edilizia, che prevedono adempimenti procedurali, quando questi ultimi rispondano a esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico, per cui eventuali deroghe al d.P.R. n. 380 del 2001 per interventi edilizi in zone sismiche possono essere previste solo con disposizioni statali. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017 e n. 282 del 2016).