Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della disciplina impugnata - Possibile applicazione medio tempore della norma abrogata - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Va esclusa la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale degli artt. 258 e 264, comma 13, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Le norme regionali impugnate dal Governo - che non sono state oggetto della rinuncia parziale del ricorrente e compaiano, anzi, fra le disposizioni rispetto alle quali il Consiglio dei ministri, nella delibera del 18 dicembre 2017, ha dichiarato la permanenza dei motivi di impugnativa ‒ sebbene abrogate, rispettivamente, dagli artt. 49 e 51, comma 2, della legge reg. Umbria n. 13 del 2016 - sono rimaste in vigore per un arco temporale rilevante, dal 29 gennaio 2015 fino al 26 novembre 2016, durante il quale non vi è alcuna prova che non siano state applicate.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 33 del 2017, n. 8 del 2017, n. 263 del 2016 e n. 147 del 2016).