Sentenza 68/2018 (ECLI:IT:COST:2018:68)
Massima numero 41447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/01/2018;  Decisione del  23/01/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  41434  41435  41436  41437  41438  41439  41440  41441  41442  41443  41444  41445  41446  41448  41449


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Recupero urbanistico-edilizio di edifici difformi agli strumenti urbanistici realizzati prima del 31 dicembre 2000 e oggetto di sgombero totale a seguito del sisma del 1997 - Procedura per il rilascio del relativo condono edilizio - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., gli artt. 258 e 264, comma 13, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo si inseriscono nell'ambito di una serie di norme speciali per le aree terremotate e disciplinano il recupero urbanistico-edilizio di edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale, disponendo che i titoli abilitativi relativi alle istanze di condono edilizio sono rilasciati previa acquisizione dei pareri per interventi nelle aree sottoposte a vincolo imposti da leggi statali e regionali vigenti al momento della presentazione delle istanze medesime. In tal modo esse disciplinano una ipotesi di condono edilizio straordinario, da cui discende la cessazione degli effetti penali dell'abuso, non previsto dalla legge statale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui al t.u. edilizia (in particolare con l'art. 36) e con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale.

L'istituto dell'accertamento di conformità, finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità, è espressione di un principio fondamentale nella materia governo del territorio e si distingue dal condono edilizio, in quanto fa riferimento alla possibilità di sanare opere che, sebbene sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, sono state realizzate in assenza del titolo stesso, ovvero con varianti essenziali, laddove il condono edilizio ha quale effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017, n. 107 del 2017, n. 50 del 2017 e n. 101 del 2013).

È esclusa la possibilità per le Regioni di introdurre un condono extra ordinem. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017, n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015).

Il condono edilizio di tipo straordinario appare essenzialmente caratterizzato dalla volontà dello Stato di intervenire in via straordinaria sul piano della esenzione dalla sanzionabilità penale nei riguardi dei soggetti che, avendo posto in essere determinate tipologie di abusi edilizi, ne chiedano il condono, sulla base di una delicata valutazione, che non può che essere operata dal legislatore statale, in quanto volta a realizzare, in via del tutto eccezionale, un contemperamento dei valori del paesaggio, della cultura, della salute, della conformità dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale, della funzione sociale della proprietà da una parte, e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana, dell'abitazione e del lavoro, dall'altra. Ne consegue che non solo spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale), le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all'an, al quando e al quantum, ma che esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, n.49 del 2006, n. 70 del 2005, n. 196 del 2004, n. 302 del 1996 e n. 427 del 1995).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 258  co. 

legge della Regione Umbria  21/01/2015  n. 1  art. 264  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 36