Sentenza 68/2018 (ECLI:IT:COST:2018:68)
Massima numero 41448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
23/01/2018; Decisione del
23/01/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo e sostitutivo in senso satisfattivo della disciplina impugnata - Possibile applicazione medio tempore delle norme abrogate e sostituite - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo e sostitutivo in senso satisfattivo della disciplina impugnata - Possibile applicazione medio tempore delle norme abrogate e sostituite - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Testo
Va esclusa la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 264, commi 14 e 16, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Sebbene le disposizioni impugnate dal Governo - non oggetto di rinuncia parziale ed anzi comprese fra quelle per le quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato la permanenza dell'interesse a ricorrere nella delibera del 18 dicembre 2017 - sono state incise dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge reg. Umbria n. 13 del 2016, che ha abrogato il comma 14 e modificato il comma 16 in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso, tuttavia esse sono rimaste in vigore per un arco temporale rilevante, durante il quale non vi è alcuna prova che non siano state applicate.
Va esclusa la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 264, commi 14 e 16, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Sebbene le disposizioni impugnate dal Governo - non oggetto di rinuncia parziale ed anzi comprese fra quelle per le quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato la permanenza dell'interesse a ricorrere nella delibera del 18 dicembre 2017 - sono state incise dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge reg. Umbria n. 13 del 2016, che ha abrogato il comma 14 e modificato il comma 16 in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso, tuttavia esse sono rimaste in vigore per un arco temporale rilevante, durante il quale non vi è alcuna prova che non siano state applicate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 264
co. 14
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 264
co. 16
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte