Ambiente - Norme della Regione Umbria - Permesso in sanatoria relativo a interventi riguardanti l'area di pertinenza degli edifici dell'impresa agricola - Piccola derivazione di acqua pubblica - Autorizzazione all'attingimento dietro semplice domanda - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, l'art. 264, commi 14 e 16, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. La disposizione contenuta nel comma 14 prevede il rilascio del permesso in sanatoria relativo a interventi riguardanti l'area di pertinenza degli edifici dell'impresa agricola, già esistenti alla data del 30 giugno 2014, realizzati in assenza del titolo; tale sanatoria - che si configura come un'ipotesi di condono edilizio, che ha quale effetto la sanatoria formale e sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia - contrasta con l'art. 36 del t.u. edilizia, che subordina l'accertamento di conformità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria alla doppia conformità degli interventi realizzati con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, che a quello della presentazione della domanda. Il comma 16, nella parte in cui attribuisce alla semplice domanda di concessione di piccola derivazione di acqua pubblica valore di autorizzazione all'attingimento, invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, riducendo il livello di protezione fissato dalla legge statale nell'art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933, che vieta di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente, in vista dell'obiettivo di garantire la tutela dell'ambiente e di assicurare, al tempo stesso, un uso corretto e misurato dell'acqua pubblica, preordinato anche alla produzione di energia. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017, n. 50 del 2017 e n. 101 del 2013).
Il requisito della c.d. doppia conformità degli interventi realizzati alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, che a quello della presentazione della domanda, garantisce l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità.