Energia - Norme della Regione Veneto - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Distanze minime rispetto alle residenze civili sparse e concentrate - Violazione della competenza legislativa statale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art. 111, comma 2, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che fissa le distanze minime rispetto alle residenze civili sparse e concentrate per la collocazione degli impianti energetici a biomassa, degli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici. La norma regionale impugnata dal Governo, che fissa in via generale, senza istruttoria e valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale, le distanze minime suddette, viola il principio di derivazione comunitaria - contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, e nei par. 1.2 e 17.1 delle Linee guida di cui al d. interm. del 10 settembre 2010 - della massima diffusione degli impianti di energia a fonte rinnovabile, che può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio, ma [solo se] la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, dove avviene la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012).
In materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, senza però potere prescrivere limiti generali, specie nella forma di distanze minime. (Precedenti citati: sentenza n. 13 del 2014, n. 99 del 2012 e n. 308 del 2011).
La struttura del procedimento amministrativo rende possibili l'emersione degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela - a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità -, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei princìpi di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990, e del principio del buon andamento dell'amministrazione, garantendo il rispetto del principio di legalità - di cui all'art. 97 Cost. − quest'ultimo in senso non solo formale, come attribuzione normativa del potere, ma anche sostanziale, come esercizio del potere in modo coerente con la fonte normativa di attribuzione, con la possibilità di sottoporre le scelte compiute e le relative modalità di adozione al vaglio giurisdizionale.