Sentenza 69/2018 (ECLI:IT:COST:2018:69)
Massima numero 40785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40784  40786  40787  40788


Titolo
Energia - Norme della Regione Veneto - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Vincoli di conformità pianificatoria alla localizzazione - Violazione della competenza legislativa statale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art. 111, comma 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che condiziona l'autorizzazione ai manufatti e alle installazioni relativi agli impianti energetici a biomassa, agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici al rispetto del piano energetico regionale e, ove presenti, ai piani energetici comunali. La norma regionale impugnata dal Governo, nell'individuare nella sede pianificatoria quella idonea a introdurre vincoli, contrasta con la normativa statale, di cui al par. 14. 5 delle Linee guida introdotte con d. interm. del 10 settembre 2010 - per cui il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatorio contenute nel piano energetico regionale, o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento autorizzatorio - che costituisce un principio fondamentale della materia.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/12/2016  n. 30  art. 111  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

Decreto interministeriale  10/09/2010  n.   art.   paragrafo 14.5