Sentenza 69/2018 (ECLI:IT:COST:2018:69)
Massima numero 40785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Titolo
Energia - Norme della Regione Veneto - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Vincoli di conformità pianificatoria alla localizzazione - Violazione della competenza legislativa statale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Energia - Norme della Regione Veneto - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Vincoli di conformità pianificatoria alla localizzazione - Violazione della competenza legislativa statale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art. 111, comma 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che condiziona l'autorizzazione ai manufatti e alle installazioni relativi agli impianti energetici a biomassa, agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici al rispetto del piano energetico regionale e, ove presenti, ai piani energetici comunali. La norma regionale impugnata dal Governo, nell'individuare nella sede pianificatoria quella idonea a introdurre vincoli, contrasta con la normativa statale, di cui al par. 14. 5 delle Linee guida introdotte con d. interm. del 10 settembre 2010 - per cui il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatorio contenute nel piano energetico regionale, o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento autorizzatorio - che costituisce un principio fondamentale della materia.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art. 111, comma 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che condiziona l'autorizzazione ai manufatti e alle installazioni relativi agli impianti energetici a biomassa, agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici al rispetto del piano energetico regionale e, ove presenti, ai piani energetici comunali. La norma regionale impugnata dal Governo, nell'individuare nella sede pianificatoria quella idonea a introdurre vincoli, contrasta con la normativa statale, di cui al par. 14. 5 delle Linee guida introdotte con d. interm. del 10 settembre 2010 - per cui il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatorio contenute nel piano energetico regionale, o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento autorizzatorio - che costituisce un principio fondamentale della materia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 111
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
Decreto interministeriale 10/09/2010
n.
art. paragrafo 14.5