Sentenza 69/2018 (ECLI:IT:COST:2018:69)
Massima numero 40786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Titolo
Energia - Norme della Regione Veneto - Autorizzazione agli impianti di produzione da fonti rinnovabili - Condizioni - Rinvio alle disposizioni di attuazione della rete ecologica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Norme della Regione Veneto - Autorizzazione agli impianti di produzione da fonti rinnovabili - Condizioni - Rinvio alle disposizioni di attuazione della rete ecologica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt.117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e al paragrafo 17.1. delle Linee guida di cui al d. interm. 10 settembre 2010 - dell'art. 111, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che subordinano l'autorizzazione degli impianti energetici a biomassa, degli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici alla conformità alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica. Le norme regionali impugnate non violano il principio della necessaria ponderazione delle scelte nell'appropriata sede procedimentale amministrativa, perché rinviano alla rete ecologica, rilevante strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità, istituito dal d.P.R. n. 357 del 1997, in attuazione della direttiva 92/43/CEE, poi integrato dal d.P.R. n. 120 del 2003, che ha introdotto la valutazione di incidenza, volta all'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt.117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e al paragrafo 17.1. delle Linee guida di cui al d. interm. 10 settembre 2010 - dell'art. 111, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che subordinano l'autorizzazione degli impianti energetici a biomassa, degli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici alla conformità alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica. Le norme regionali impugnate non violano il principio della necessaria ponderazione delle scelte nell'appropriata sede procedimentale amministrativa, perché rinviano alla rete ecologica, rilevante strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità, istituito dal d.P.R. n. 357 del 1997, in attuazione della direttiva 92/43/CEE, poi integrato dal d.P.R. n. 120 del 2003, che ha introdotto la valutazione di incidenza, volta all'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 111
co. 3
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 111
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art. 12
co. 10
Decreto interministeriale 10/09/2010
n.
art. paragrafo 17.1.