Sentenza 69/2018 (ECLI:IT:COST:2018:69)
Massima numero 40787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Titolo
Energia - Norme della Regione Veneto - Autorizzazione agli impianti di produzione da fonti rinnovabili in zona agricola ai soli imprenditori agricoli - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e della competenza legislativa statale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Norme della Regione Veneto - Autorizzazione agli impianti di produzione da fonti rinnovabili in zona agricola ai soli imprenditori agricoli - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e della competenza legislativa statale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 - dell'art. 111, comma 7, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che consente solo agli imprenditori agricoli la possibilità di essere autorizzati a costruire o ampliare gli impianti energetici a biomassa, degli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici in zone agricole. La norma regionale impugnata costituisce un'eccezione alla sospensione delle autorizzazioni, disposta in attesa dell'entrata in vigore delle linee guida regionali, in questo contesto in linea con il favor per le fonti rinnovabili e non discriminatoria, in quanto la finalizzazione della produzione di energia all'attività agricola, implicita nella qualità del richiedente, costituisce un'adeguata giustificazione del diverso trattamento.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 - dell'art. 111, comma 7, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che consente solo agli imprenditori agricoli la possibilità di essere autorizzati a costruire o ampliare gli impianti energetici a biomassa, degli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici in zone agricole. La norma regionale impugnata costituisce un'eccezione alla sospensione delle autorizzazioni, disposta in attesa dell'entrata in vigore delle linee guida regionali, in questo contesto in linea con il favor per le fonti rinnovabili e non discriminatoria, in quanto la finalizzazione della produzione di energia all'attività agricola, implicita nella qualità del richiedente, costituisce un'adeguata giustificazione del diverso trattamento.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 111
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1999
n. 79
art. 1
co. 1