Sentenza 69/2018 (ECLI:IT:COST:2018:69)
Massima numero 40788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Titolo
Energia - Norme della Regione Veneto - Autorizzazione agli impianti di produzione da fonti rinnovabili - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di emanare provvedimenti esplicativi e di indirizzo per l'applicazione della disciplina legislativa impugnata - Ricorso del Governo - Denunciata violazione, in via derivata, del principio di uguaglianza e della competenza legislativa statale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza, a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme cui si fa rinvio - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Norme della Regione Veneto - Autorizzazione agli impianti di produzione da fonti rinnovabili - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di emanare provvedimenti esplicativi e di indirizzo per l'applicazione della disciplina legislativa impugnata - Ricorso del Governo - Denunciata violazione, in via derivata, del principio di uguaglianza e della competenza legislativa statale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza, a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme cui si fa rinvio - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, nel complesso, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, al d.interm. 10 settembre 2010, e al d.lgs. n. 28 del 2011 - dell'art. 111, comma 8, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che prevede l'emanazione, da parte della Giunta regionale, di provvedimenti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, tra cui i commi 2, 3, 4, 5 e 7, pure censurati. La norma regionale è impugnata in via derivata, cosicché, una volta eliminate le disposizioni [di cui ai commi 2 e 5] dichiarate costituzionalmente illegittime, la funzione attribuita alla Giunta non è a sua volta lesiva dei princìpi fondamentali della materia, al pari delle disposizioni da applicare.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, nel complesso, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, al d.interm. 10 settembre 2010, e al d.lgs. n. 28 del 2011 - dell'art. 111, comma 8, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che prevede l'emanazione, da parte della Giunta regionale, di provvedimenti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, tra cui i commi 2, 3, 4, 5 e 7, pure censurati. La norma regionale è impugnata in via derivata, cosicché, una volta eliminate le disposizioni [di cui ai commi 2 e 5] dichiarate costituzionalmente illegittime, la funzione attribuita alla Giunta non è a sua volta lesiva dei princìpi fondamentali della materia, al pari delle disposizioni da applicare.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 111
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1999
n. 79
art. 1
co. 1
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art. 12
co. 10
decreto legislativo 03/03/2011
n. 28
art.
Decreto interministeriale 10/09/2010
n.
art.