Sentenza 70/2018 (ECLI:IT:COST:2018:70)
Massima numero 40171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Caccia - Norme della Regione Marche - Disposizioni per il prelievo venatorio in deroga - Prelievo dello storno in prossimità di nuclei di vegetazione produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali - Adozione con atto legislativo anziché con provvedimento amministrativo, con conseguente assorbimento dell'obbligo di motivazione e trasformazione della deroga in rimedio stabile e permanente - Elisione del potere di annullamento governativo - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale.
Caccia - Norme della Regione Marche - Disposizioni per il prelievo venatorio in deroga - Prelievo dello storno in prossimità di nuclei di vegetazione produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali - Adozione con atto legislativo anziché con provvedimento amministrativo, con conseguente assorbimento dell'obbligo di motivazione e trasformazione della deroga in rimedio stabile e permanente - Elisione del potere di annullamento governativo - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE e all'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 - l'art. 1 della legge reg. Marche n. 7 del 2015, che, all'espresso fine di indicare le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo del prelievo venatorio in deroga dello storno, stabilisce che esso è comunque consentito in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali. La norma impugnata dal Governo, introducendo la deroga suddetta attraverso la legge, in luogo del provvedimento amministrativo, determina l'assorbimento dell'obbligo di motivazione e la trasformazione della stessa, quale strumento di carattere eccezionale e temporaneo, in un rimedio stabile e permanente, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. Inoltre, nello stabilire che la cacciabilità in deroga dello storno è "comunque" consentita, seppure in determinati ambiti, la norma impugnata prescinde da un provvedimento di deroga ad hoc, elidendo il potere di annullamento governativo, in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria evocata. (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2017, n. 160 del 2012, n. 20 del 2012 e n. 250 del 2008).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE e all'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 - l'art. 1 della legge reg. Marche n. 7 del 2015, che, all'espresso fine di indicare le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo del prelievo venatorio in deroga dello storno, stabilisce che esso è comunque consentito in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali. La norma impugnata dal Governo, introducendo la deroga suddetta attraverso la legge, in luogo del provvedimento amministrativo, determina l'assorbimento dell'obbligo di motivazione e la trasformazione della stessa, quale strumento di carattere eccezionale e temporaneo, in un rimedio stabile e permanente, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. Inoltre, nello stabilire che la cacciabilità in deroga dello storno è "comunque" consentita, seppure in determinati ambiti, la norma impugnata prescinde da un provvedimento di deroga ad hoc, elidendo il potere di annullamento governativo, in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria evocata. (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2017, n. 160 del 2012, n. 20 del 2012 e n. 250 del 2008).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
09/03/2015
n. 7
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 30/11/2009
n. 147
art. 9
legge 11/02/1992
n. 157
art. 19 bis