Sentenza 71/2018 (ECLI:IT:COST:2018:71)
Massima numero 41238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  41239  41240


Titolo
Istruzione - Finanziamento della costruzione di nuove strutture scolastiche con fondi disponibili dell'INAIL - Accesso alle risorse in base a criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio - Concertazione con le Regioni - Omessa previsione - Ricorso della Regione Veneto - Interferenza con materie di legislazione concorrente - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Salvezza dei procedimenti di spesa in corso.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, nonché degli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 1, comma 85, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui, stabilendo che con fondi disponibili di un ente pubblico statale (INAIL) sia finanziata la costruzione di nuove strutture scolastiche, non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti - sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma impugnato dalla Regione Veneto interviene infatti in ambiti materiali di competenza regionale (concorrente), quali il "governo del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", che si intersecano nella disciplina dell'edilizia scolastica. Ne consegue la necessità che, a salvaguardia delle competenze costituzionali delle Regioni, queste siano coinvolte nel menzionato processo decisionale, mediante lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La particolare rilevanza sociale del servizio scolastico e, più specificamente, della realizzazione di nuove scuole che rispondano ai requisiti della sicurezza strutturale e antisismica, e l'inerenza dello stesso a diritti fondamentali dei suoi destinatari, impongono, peraltro, che sia garantita continuità nell'erogazione delle risorse finanziarie e che restino, di conseguenza, salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti. (Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2016, n. 62 del 2013, n. 50 del 2008, n. 423 del 2004 e n. 370 del 2003).

Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 85

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte