Sentenza 71/2018 (ECLI:IT:COST:2018:71)
Massima numero 41239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
07/03/2018; Decisione del
07/03/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Istituzione del fondo nazionale per la rievocazione storica - Accesso alle risorse del fondo in base a criteri determinati con decreto ministeriale - Concertazione con le Regioni - Omessa previsione - Ricorso della Regione Veneto - Interferenza con materie di legislazione concorrente - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Bilancio e contabilità pubblica - Istituzione del fondo nazionale per la rievocazione storica - Accesso alle risorse del fondo in base a criteri determinati con decreto ministeriale - Concertazione con le Regioni - Omessa previsione - Ricorso della Regione Veneto - Interferenza con materie di legislazione concorrente - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché degli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui, istituendo nel bilancio dello Stato il "Fondo nazionale per la rievocazione storica", non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento stabilito dal comma impugnato dalla Regione Veneto riguarda infatti la promozione di eventi, feste e attività e la valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, materie queste che rientrano nella legislazione concorrente. Pertanto, nel procedimento di adozione del decreto cui la disposizione impugnata fa rinvio è necessario fare applicazione del principio di leale collaborazione attraverso la concertazione paritaria tra l'organo statale (il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo) e la Conferenza Stato-Regioni. (Precedenti citati: sentenza n. 285 del 2005).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché degli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui, istituendo nel bilancio dello Stato il "Fondo nazionale per la rievocazione storica", non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento stabilito dal comma impugnato dalla Regione Veneto riguarda infatti la promozione di eventi, feste e attività e la valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, materie queste che rientrano nella legislazione concorrente. Pertanto, nel procedimento di adozione del decreto cui la disposizione impugnata fa rinvio è necessario fare applicazione del principio di leale collaborazione attraverso la concertazione paritaria tra l'organo statale (il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo) e la Conferenza Stato-Regioni. (Precedenti citati: sentenza n. 285 del 2005).
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 627
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte