Sentenza 72/2018 (ECLI:IT:COST:2018:72)
Massima numero 40172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  06/02/2018;  Decisione del  06/02/2018
Deposito del 05/04/2018; Pubblicazione in G. U. 11/04/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Regime fiscale degli immobili di interesse storico o artistico - Determinazione del reddito imponibile - Sostituzione del regime fiscale speciale con uno meramente agevolato - Denunciata irragionevolezza e discriminatorietà dell'agevolazione fiscale, nonché violazione del principio di tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e del principio di capacità contributiva - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 5-quater e 5-sexies, lett. a), del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 44 del 2012, che sostituisce il regime fiscale speciale dettato per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico con uno meramente agevolato. Le norme censurate - in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, e 53 Cost. - dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, non hanno determinato l'omologazione giuridica degli immobili vincolati a quelli che non lo sono, atteso che alla permanenza della diversità di trattamento legale, correlata al pregio storico o artistico del bene, continua a corrispondere quella del regime tributario. Il nuovo regime fiscale, anche in virtù di una valutazione sistematica, è altresì conforme al principio di ragionevolezza e di non discriminatorietà, in quanto non è affatto implausibile che - anziché prescindersi completamente dal reddito locativo - venga applicato allo stesso una riduzione forfettariamente quantificata, in tal modo armonizzandone la disciplina con quella delle ulteriori agevolazioni, che nel loro insieme tengono adeguatamente conto di vincoli e oneri correlati agli immobili di interesse storico-artistico. Deve infine escludersi la violazione del principio di capacità contributiva, in ragione dell'obiettiva difficoltà di ricavare per gli immobili vincolati il reddito effettivo da quello locativo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di tali beni (Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2015, n. 111 del 2016 e n. 346 del 2003).

Rientra nel potere discrezionale del legislatore decidere non solo in ordine all'an, ma anche in ordine al quantum e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di agevolazioni e benefici fiscali. Nell'esercizio di tale potere egli non è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora siano diversamente valutate le condizioni per le quali detto regime era stato disposto, purché ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia. (Precedenti citati: sentenza n. 108 del 1983; ordinanza n. 174 del 2001).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  02/03/2012  n. 16  art. 4  co. 5

decreto-legge  02/03/2012  n. 16  art. 4  co. 5

legge  26/04/2012  n. 44  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9  co. 2

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte