Sentenza 73/2018 (ECLI:IT:COST:2018:73)
Massima numero 40694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
20/02/2018; Decisione del
20/02/2018
Deposito del 13/04/2018; Pubblicazione in G. U. 18/04/2018
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione promossa con finalità interpretativa o cautelativa - Interpretazione delle norme impugnate non implausibile e non irragionevole - Ammissibilità della questione.
Ricorso in via principale - Impugnazione promossa con finalità interpretativa o cautelativa - Interpretazione delle norme impugnate non implausibile e non irragionevole - Ammissibilità della questione.
Testo
Il ricorso in via principale può contenere censure con finalità interpretativa o "cautelativa, purché le interpretazioni prospettate non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte e pretestuose. (Nella specie, è ammissibile la questione di legittimità costituzionale, proposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sulla base di una interpretazione prospettata come "soltanto possibile", dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, per cui la definizione agevolata del contenzioso giudiziario non troverebbe applicazione in rapporto ai beni del demanio marittimo trasferiti alla ricorrente, o da essa gestiti). (Precedenti citati: sentenze n. 298 del 2012, n. 249 del 2005 e n. 412 del 2004).
Il ricorso in via principale può contenere censure con finalità interpretativa o "cautelativa, purché le interpretazioni prospettate non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte e pretestuose. (Nella specie, è ammissibile la questione di legittimità costituzionale, proposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sulla base di una interpretazione prospettata come "soltanto possibile", dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, per cui la definizione agevolata del contenzioso giudiziario non troverebbe applicazione in rapporto ai beni del demanio marittimo trasferiti alla ricorrente, o da essa gestiti). (Precedenti citati: sentenze n. 298 del 2012, n. 249 del 2005 e n. 412 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 732
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 733
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte