Sentenza 73/2018 (ECLI:IT:COST:2018:73)
Massima numero 40695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  20/02/2018;  Decisione del  20/02/2018
Deposito del 13/04/2018; Pubblicazione in G. U. 18/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40694  40696  40697  40698


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di ridondanza - della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. Se è vero che il contenuto delle disposizioni impugnate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ne denota inequivocabilmente la ratio e la conseguente appartenenza alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., la ricorrente ha tuttavia motivato in modo esauriente la ridondanza della violazione del parametro costituzionale evocato sull'autonomia finanziaria regionale, garantita dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017 e n. 79 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 732

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 733

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte