Sentenza 73/2018 (ECLI:IT:COST:2018:73)
Massima numero 40696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
20/02/2018; Decisione del
20/02/2018
Deposito del 13/04/2018; Pubblicazione in G. U. 18/04/2018
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Canoni e indennizzi - Meccanismo di definizione anticipata dei procedimenti giudiziari pendenti - Mancata estensione ai contenziosi che riguardano i beni demaniali marittimi degli enti diversi dallo Stato - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Canoni e indennizzi - Meccanismo di definizione anticipata dei procedimenti giudiziari pendenti - Mancata estensione ai contenziosi che riguardano i beni demaniali marittimi degli enti diversi dallo Stato - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. La natura civilistica e processuale delle norme impugnate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - che introducono un meccanismo di definizione agevolata solo a favore dello Stato - ne comporta la necessaria uniformità di applicazione ad analoghe situazioni, anche in ragione della sostanziale omogeneità degli interessi inerenti ai concessionari e agli enti pubblici potenziali beneficiari del meccanismo transattivo. Per quanto riguarda il nuovo termine di presentazione della domanda di definizione, già fissato per il demanio statale al 28 febbraio 2014, e dunque pari a 59 giorni, esso deve intendersi - fermo restando il requisito temporale della pendenza della lite al 30 settembre 2013 - di uguale durata, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. La natura civilistica e processuale delle norme impugnate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - che introducono un meccanismo di definizione agevolata solo a favore dello Stato - ne comporta la necessaria uniformità di applicazione ad analoghe situazioni, anche in ragione della sostanziale omogeneità degli interessi inerenti ai concessionari e agli enti pubblici potenziali beneficiari del meccanismo transattivo. Per quanto riguarda il nuovo termine di presentazione della domanda di definizione, già fissato per il demanio statale al 28 febbraio 2014, e dunque pari a 59 giorni, esso deve intendersi - fermo restando il requisito temporale della pendenza della lite al 30 settembre 2013 - di uguale durata, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 732
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 733
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte