Sentenza 74/2018 (ECLI:IT:COST:2018:74)
Massima numero 40486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 13/04/2018; Pubblicazione in G. U. 18/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40487


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2017 - Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, in determinati settori di spesa - Utilizzo del fondo disposto con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione Veneto - Destinazione del fondo al finanziamento di settori che investono competenze concorrenti delle Regioni - Omessa previsione del coinvolgimento delle Regioni interessate nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo - Illegittima avocazione in sussidiarietà della funzione amministrativa - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Salvezza dei procedimenti in corso che riguardino diritti costituzionali delle persone.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, l'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale. La disposizione impugnata dalla Regione Veneto, nel prevedere un unico fondo destinato a finanziare distintamente plurimi settori di spesa, alcuni dei quali corrispondenti a materie di competenza regionale concorrente o residuale, contempla un'avocazione in sussidiarietà della funzione amministrativa, in assenza però dei presupposti che la rendono legittima, dal momento che in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è regolato l'utilizzo del fondo mediante l'individuazione degli interventi da finanziare, dei relativi importi e, se necessario, delle modalità di utilizzo dei contributi, non è previsto alcun coinvolgimento degli enti territoriali. Il carattere plurisettoriale del fondo e l'eterogeneità degli investimenti da finanziare non consentono di precisare se l'intesa debba essere conclusa con la singola Regione interessata o piuttosto con la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Stato-città o la Conferenza unificata. L'intervento additivo deve quindi essere limitato alla previsione dell'intesa, mentre l'individuazione in concreto del livello di governo territoriale interessato - e conseguentemente della sede dell'intesa - dovrà essere compiuta in relazione al contenuto del decreto o dei decreti attuativi della norma impugnata. Poiché infine, la disposizione impugnata interviene in diversi settori e su diversi tipi di investimenti che possono variamente incidere su diritti costituzionali delle persone, la dichiarazione di illegittimità costituzionale non produce effetti sui procedimenti in corso, qualora questi riguardino detti diritti. (Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2018, n. 79 del 2011, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 222 del 2005, n. 423 del 2004, n. 49 del 2004, n. 16 del 2004, n. 255 del 2004 e n. 370 del 2003).

Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 140

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte