Sentenza 75/2018 (ECLI:IT:COST:2018:75)
Massima numero 40752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
06/03/2018; Decisione del
06/03/2018
Deposito del 13/04/2018; Pubblicazione in G. U. 18/04/2018
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della norma impugnata - Trasferimento della questione - Esclusione ove le modifiche abbiano carattere non marginale e determinino, sul piano temporale, una diversa portata precettiva della norma impugnata - Operatività in tale ipotesi dell'onere di impugnazione dell'atto legislativo.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della norma impugnata - Trasferimento della questione - Esclusione ove le modifiche abbiano carattere non marginale e determinino, sul piano temporale, una diversa portata precettiva della norma impugnata - Operatività in tale ipotesi dell'onere di impugnazione dell'atto legislativo.
Testo
Una disposizione sopravvenuta che, apportando modifiche di carattere non marginale, determini, sul piano temporale, una diversa portata precettiva della norma impugnata, non può essere attratta nell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale pendente, poiché in tal caso il trasferimento della questione sullo ius superveniens supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione dell'atto legislativo. (Nella specie, viene esclusa la possibilità di estendere al sopravvenuto art. 1, comma 37, della legge n. 205 del 2017 il giudizio in via principale promosso dalla Regione Veneto avverso l'art. 1, comma 42, lett. a, della legge n. 232 del 2016, pur essendo entrambe le disposizioni modificative dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015). (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 141 del 2016, n. 40 del 2016, n. 17 del 2015 e n. 138 del 2014).
Una disposizione sopravvenuta che, apportando modifiche di carattere non marginale, determini, sul piano temporale, una diversa portata precettiva della norma impugnata, non può essere attratta nell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale pendente, poiché in tal caso il trasferimento della questione sullo ius superveniens supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione dell'atto legislativo. (Nella specie, viene esclusa la possibilità di estendere al sopravvenuto art. 1, comma 37, della legge n. 205 del 2017 il giudizio in via principale promosso dalla Regione Veneto avverso l'art. 1, comma 42, lett. a, della legge n. 232 del 2016, pur essendo entrambe le disposizioni modificative dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015). (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 141 del 2016, n. 40 del 2016, n. 17 del 2015 e n. 138 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 42
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 26
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte