Sentenza 75/2018 (ECLI:IT:COST:2018:75)
Massima numero 40753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  06/03/2018;  Decisione del  06/03/2018
Deposito del 13/04/2018; Pubblicazione in G. U. 18/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40752  40754  40755  41863


Titolo
Ricorso in via principale - Motivazione delle censure - Precisa individuazione e argomentata ridondanza dei parametri nonché enunciazione chiara del motivo dell'impugnazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di svolgimento argomentativo in ordine ai parametri evocati - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232 del 2016, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost. Le censure sono articolate con precisa individuazione dei parametri che si assumono violati e con argomentata ridondanza, in particolare, dei precetti di cui agli artt. 3 e 97 Cost. sulla competenza regionale in materia finanziaria; altrettanto chiaramente è enunciato il motivo dell'impugnazione, ravvisato nell'avere il legislatore statale prorogato, per il 2017, il blocco (che tende, quindi, ad assumere carattere permanente) degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali, allo scopo meramente politico di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, con ciò violando l'autonomia della politica impositiva regionale.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 42

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 26

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte