Sentenza 75/2018 (ECLI:IT:COST:2018:75)
Massima numero 40755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  06/03/2018;  Decisione del  06/03/2018
Deposito del 13/04/2018; Pubblicazione in G. U. 18/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40752  40753  40754  41863


Titolo
Imposte e tasse - Aumenti, rispetto al 2015, di tributi regionali "derivati" e addizionali ad opera di leggi regionali e delibere degli enti locali - Sospensione della loro efficacia - Estensione all'anno 2017 - Ricorsi della Regione Toscana e della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e delle attribuzioni regionali, nonché dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della PA - Carente motivazione in ordine all'alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per carente motivazione in ordine all'alterazione dell'equilibrio tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232 del 2016, impugnato dalle Regioni Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost., in quanto, nel modificare il comma 26 della legge n. 208 del 2015, estende all'anno 2017 la sospensione della efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, mantenendo ferme le deroghe e le esclusioni ivi previste. La ricorrente lamenta l'alterazione dell'equilibrio tra bisogni e mezzi per darvi risposta in modo solo assertivo, senza alcuna concreta indicazione in termini di raffronto tra la situazione tributaria regionale, in rapporto agli impegni di spesa, e il pregiudizio che a detti impegni deriverebbe dal sospeso aumento di aliquote o tariffe, per di più, genericamente riferito all'intera platea dei tributi e delle addizionali attribuiti alla Regione, e non ad uno o più specifici tributi, il cui mancato gettito possa avere effettiva negativa incidenza sul finanziamento di servizi erogati ai cittadini e in particolare sul servizio sanitario; con riguardo al quale, peraltro, l'asserito vulnus al fabbisogno finanziario è temperato dalle "deroghe" al blocco, previste dalla stessa norma impugnata (ma delle quali la ricorrente assume di non aver bisogno, fornendo così addirittura prova "contraria" alla lamentata insufficienza di disponibilità finanziarie). (Precedente citato: sentenza n. 135 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 42

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 26

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte