Decreto-legge – In genere – Necessaria elasticità dello strumento – Scrutinio da parte della Corte costituzionale – Necessità di salvaguardare le scelte discrezionali del Parlamento e del Governo – Sindacato limitato alla evidente mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza alla luce di indici intrinseci ed estrinseci (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto il plurimo differimento, mediante decretazione d’urgenza, dei termini per l’adeguamento del Piano economico finanziario dei concessionari autostradali, condizione per l’adeguamento delle tariffe). (Classif. 076001).
In relazione al corretto utilizzo del decreto-legge, tenuto conto della elasticità della clausola di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., non si possono predeterminare i casi straordinari di necessità e di urgenza che legittimano il ricorso a tale strumento, di modo che lo scrutinio della Corte costituzionale, che non deve sovrapporsi a quello di Governo e Parlamento, è limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti, da riscontrarsi alla luce di indici intrinseci ed estrinseci alle disposizioni censurate e a prescindere da ogni valutazione in ordine alla ragionevolezza della disciplina introdotta. (Precedenti: S. 146/2024 - mass. 46357; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 5/2018 - mass. 39686; S. 93/2011 - mass. 35500; S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento all’art. 77 Cost., dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, come conv. e nel testo vigente prima delle modifiche di cui all’art. 13, comma 5, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., con il quale, per i concessionari aventi il Piano economico finanziario-PEF scaduto, è stato differito il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali per l’anno 2020 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del PEF, da perfezionarsi entro il 31 luglio 2020; e dell’art. 13, comma 5, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., con il quale, per i concessionari aventi il PEF scaduto, è stato differito il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali, per l’anno 2021, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del PEF, da perfezionarsi entro il 31 luglio 2021. Entrambe le disposizioni censurate sono materialmente omogenee rispetto ai decreti-legge in cui esse sono inserite. Esse, infatti, incidono su termini. Neppure può riscontrarsi, nei termini di evidenza del vizio richiesti, un’eterogeneità delle disposizioni censurate rispetto alla finalità – garantire la continuità dell’azione amministrativa – espressa identicamente nei preamboli di entrambi i decreti-legge.