Ordinanza 176/2025 (ECLI:IT:COST:2025:176)
Massima numero 47074
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  06/10/2025;  Decisione del  06/10/2025
Deposito del 28/11/2025; Pubblicazione in G. U. 03/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47075


Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – Fase di ammissibilità – Soggetti legittimati – Legittimazione attiva della Corte di Appello – Legittimazione passiva della Camera dei deputati – Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di Appello di Ancona, seconda sez. civ., nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni espresse da Vittorio Sgarbi, deputato all’epoca dei fatti). (Classif. 114002).

Testo

Va riconosciuta la legittimazione attiva della Corte di Appello a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare, in via definitiva, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (Precedenti: O. 140/2025 - mass. 46819; O. 34/2024 - mass. 46021; O. 154/2023 - mass. 45694; O. 34/2023 - mass. 45357).

La Camera dei deputati è legittimata passiva ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (Precedenti: O. 204/2023 - mass. 45848; O. 154/2023 - mass. 45694). 

(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di Appello di Ancona, seconda sez. civ., in riferimento alla deliberazione dell’8 maggio 2024 della Camera dei deputati – doc. IV-ter, n. 6-A – , con la quale si è affermato che le dichiarazioni rese dall’allora deputato Vittorio Sgarbi, nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook del 6 maggio 2019, nei confronti di Alex Marini, all’epoca consigliere della Provincia autonoma di Trento, costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., come tali insindacabili. Quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva della Corte di Appello a promuovere conflitto e quella della Camera dei deputati a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, la ricorrente lamenta una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell’esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere della Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente).    



Atti oggetto del giudizio

 08/05/2024  n. approvazione del doc. IV-ter, n. 6-A  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37