Lavoro – Licenziamento individuale – Impugnazione – Termine decadenziale di sessanta giorni dalla ricezione scritta della sua comunicazione – Lavoratore incapace di intendere o di volere al momento della ricezione della comunicazione o in pendenza del termine – Inoperatività dell’onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, con conseguente possibilità di impugnazione entro il termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione, mediante il deposito del ricorso o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato – Omessa previsione – Irragionevolezza, violazione del diritto al lavoro e della sua tutela, anche giurisdizionale – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 138013).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., l’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione in forma scritta del licenziamento o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. La disposizione, censurata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, è manifestamente irragionevole e lede, al contempo, il diritto al lavoro e alla sua tutela, anche giurisdizionale. Se, infatti, il termine per l’impugnazione del licenziamento è parte di uno speciale regime decadenziale – giustificato dalle esigenze di far emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale, tutelare l’affidamento del datore di lavoro sulla stabilizzazione degli effetti del licenziamento e garantire la speditezza del giudizio promosso per accertarne la legittimità – l’onere procedurale richiesto può tradursi, per il lavoratore che si trovi nella descritta condizione, in un ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale. Ciò può comportare, infatti, la perdita definitiva della possibilità di contrastare l’iniziativa datoriale, in contrasto con il diritto al lavoro, e con la sua tutela, anche giurisdizionale, non esistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, riacquistata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità dell’atto espulsivo. L’esigenza di effettività di tali garanzie costituzionali è ancora più pressante in ragione della particolare vulnerabilità del lavoratore incapace di intendere e volere, dal momento che non esiste nell’ordinamento una specifica misura a sua tutela e che il termine di 60 giorni potrebbe rivelarsi troppo breve affinché la sua condizione possa giungere in tempo utile a conoscenza delle istituzioni preposte per l’attivazione di misure che scongiurino la consumazione del diritto di impugnazione. La riconduzione a legittimità della disposizione censurata deve essere assicurata escludendo l’operatività dell’onere della previa impugnazione stragiudiziale, fermo lo sbarramento finale costituito dal complessivo termine massimo di 240 giorni per l’impugnazione giudiziale, dato dalla somma del termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e di quello di 180 giorni per il deposito del ricorso, anche cautelare, o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. (Precedenti: S. 25/2025 - mass. 46654; S. 3/2025 - 46571; S. 1/2025 - mass. 46621; S. 168/2023 - mass. 45730; S. 183/2022- mass. 44976; S. 125/2022 - mass. 44898; S. 133/2021 - mass. 43964; S. 212/2020 - mass. 43018; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 258/2017 - mass. 41004; S. 155/2014 - mass. 37985; S. 322/2011- mass. 35971; S. 170/1999 - mass. 24678; S. 163/1993; S. 60/1991 - mass. 16921; S. 134/1985 - mass. 10875)