Sentenza 89/2026 (ECLI:IT:COST:2026:89)
Massima numero 47569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
23/03/2026; Decisione del
23/03/2026
Deposito del 28/05/2026; Pubblicazione in G. U. 03/06/2026
Titolo
Tributi - Imposte sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia - Determinazione della base imponibile - Disciplina dettata dal t.u. sull'imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986) trasfusa nel t.u. in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al d.lgs. n. 123 del 2025 - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255032).
Tributi - Imposte sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia - Determinazione della base imponibile - Disciplina dettata dal t.u. sull'imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986) trasfusa nel t.u. in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al d.lgs. n. 123 del 2025 - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255032).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 123 del 2025, testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, in cui è stata trasfusa la disposizione di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante l’imposta di registro relativa alla rendita vitalizia, a sua volta dichiarata costituzionalmente illegittima in via consequenziale.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/08/2025
n. 123
art. 50
co. 8
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1957
n. 87
art. 27