Ordinanza 76/2018 (ECLI:IT:COST:2018:76)
Massima numero 40517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 13/04/2018; Pubblicazione in G. U. 18/04/2018
Massime associate alla pronuncia:
40518
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo della normativa censurata e di quella interposta - Inapplicabilità nel giudizio amministrativo a quo in base al principio tempus regit actum - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo della normativa censurata e di quella interposta - Inapplicabilità nel giudizio amministrativo a quo in base al principio tempus regit actum - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Per costante giurisprudenza costituzionale, lo ius superveniens non può venire in rilievo nel giudizio di costituzionalità con riguardo a questioni sollevate nell'ambito di giudizi di impugnazione di atti amministrativi, giacché, per il principio tempus regit actum, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. (Nella specie non sussistono i presupposti per la restituzione degli atti al giudice a quo ai fini di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, risultando palese l'ininfluenza nel giudizio principale dello ius novum, che ha interessato sia la norma statale sul soccorso istruttorio richiamata dal rimettente sia quella provinciale censurata). (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2016, n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013).
Per costante giurisprudenza costituzionale, lo ius superveniens non può venire in rilievo nel giudizio di costituzionalità con riguardo a questioni sollevate nell'ambito di giudizi di impugnazione di atti amministrativi, giacché, per il principio tempus regit actum, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. (Nella specie non sussistono i presupposti per la restituzione degli atti al giudice a quo ai fini di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, risultando palese l'ininfluenza nel giudizio principale dello ius novum, che ha interessato sia la norma statale sul soccorso istruttorio richiamata dal rimettente sia quella provinciale censurata). (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2016, n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
23/10/2014
n. 9
art. 17
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte