Ordinanza 76/2018 (ECLI:IT:COST:2018:76)
Massima numero 40518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 13/04/2018; Pubblicazione in G. U. 18/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40517


Titolo
Appalti pubblici - Soccorso istruttorio - Norme della Provincia autonoma di Trento - Recepimento del d.l. n. 90 del 2014 applicabile alle procedure indette dopo il 25 giugno 2014 - Inapplicabilità delle norme provinciali alle procedure indette tra il 25 giugno 2014 e il 29 ottobre 2014 - Denunciato superamento dei limiti della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e di ordinamento amministrativo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo cui è collegata la loro rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar di Trento in riferimento all'art. 8, primo comma, n. 1) e n. 17), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 17, comma 2, della legge prov. Trento n. 9 del 2014, in forza del quale la nuova disciplina in tema di soccorso istruttorio di cui all'art. 35-ter della legge prov. Trento n. 26 del 1993, aggiunto dal comma 1 del medesimo articolo impugnato, si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviate successivamente alla data di entrata in vigore di tale ultima legge, ossia al 29 ottobre 2014, rendendo così inapplicabile alle procedure indette nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 29 ottobre 2014 la nuova disciplina sul soccorso istruttorio, più favorevole per i concorrenti, introdotta dal legislatore statale con l'art. 39 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in legge n. 114 del 2014. Nel ritenere rilevante la questione, il rimettente - avendo accertato che, nel caso di specie, si è al cospetto di una falsa dichiarazione resa in violazione di una regola del bando - dà per scontato che il "nuovo" soccorso istruttorio del 2014 permetta, diversamente dal "vecchio", di sanare anche le false dichiarazioni. Tuttavia, tale presupposto interpretativo - implicito e totalmente indimostrato - collide con il contrario indirizzo giurisprudenziale che appare, allo stato, a tal segno univoco e diffuso da poter essere assunto quale "diritto vivente" e, pertanto, la norma censurata non può trovare applicazione. (Precedenti citati: ordinanze n. 86 del 2013, n. 173 del 2011 e n. 34 del 2009).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  23/10/2014  n. 9  art. 17  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte