Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente non titolare di interesse qualificato suscettibile di incisione immediata - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della CGIL nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Nel caso di specie, l'interveniente è titolare non di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, la cui posizione soggettiva sia incisa dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. (Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 del 2013, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001).